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PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)
Le regole valide in Italia A seguito dell'emanazione del D.L.185/2008 tutte le Aziende (entro la fine del 2011) ed i Liberi Professionisti (entro la fine del 2009) devono dotarsi di una Casella di Posta Elettronica Certificata PEC che deve essere depositata presso la competente CCIAA. I rapporti con la Pubblica Amministrazione saranno tenuti unicamente con la PEC.
Le Aziende di nuova costituzione devono comunicare al notaio la casella di posta elettronica che sarà dichiarata alla CCIAA nell'invio dei documenti di costituzione.
DPR 11 febbraio 2005 che disciplina l’utilizzo della PEC
Il DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) (PDF) disciplina le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma anche tra privati cittadini. In sintesi le novità contenute nel provvedimento:
- nella catena di trasmissione potranno scambiarsi le e-mail certificate sia i privati, sia le PA. Saranno i gestori del servizio (art. 14), iscritti in apposito elenco tenuto dal Cnipa (che verificherà i requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti ad esempio alla capacità ed esperienza tecnico-organizzativa, alla dimestichezza con procedure e metodi per la gestione della sicurezza, alla certificazione ISO9000 del processo), a fare da garanti dell'avvenuta consegna.
- per iscriversi nell'elenco dovranno possedere un capitale sociale minimo non inferiore a un milione di euro e presentare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall'attività di gestore;
- i messaggi verranno sottoscritti automaticamente da parte dei gestori con firme elettroniche. Tali firme sono apposte su tutte le tipologie di messaggi PEC ed in particolare sulle buste di trasporto e sulle ricevute per assicurare l’integrità e l’autenticità del messaggio;
- i tempi di conservazione: i gestori dovranno conservare traccia delle operazioni per 30 mesi;
- i virus: i gestori sono tenuti a verificare l'eventuale presenza di virus nelle e-mail ed informare in caso positivo il mittente, bloccandone la trasmissione (art. 12);
- le imprese, nei rapporti intercorrenti, potranno dichiarare l'esplicita volontà di accettare l'invio di PEC mediante indicazione nell'atto di iscrizione delle imprese.
Per saperne di più relativamente alle disposizioni valide in Italia, consulta il sito del CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione): vai alla pagina dedicata alla posta elettronica certificata.
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